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NOVITÁ

ECOBONUS: la soluzione assicurativa per il professionista che assevera

 

 

Il superbonus 110% porterà auspicabilmente nuovo lavoro per i professionisti quali geometri, architetti e ingegneri: vale la pena verificare anticipatamente se l’assicurazione di responsabilità civile professionale generale che hai stipulato, ti tuteli nel momento del sinistro. Desideriamo con questa nostra comunicazione mostrarti i rischi e la soluzione che ti proponiamo per tutelare il tuo patrimonio in caso di richieste di risarcimento da parte di terzi.

 

 

La polizza base di responsabilità civile professionale è valida per le asseverazioni?

In relazione agli interventi di riqualificazione immobiliare previsti dal Decreto Legge n. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito in Legge n. 77/2020, e alle conseguenti esigenze di copertura assicurativa regolamentate all’art. 119 dello stesso Decreto, la polizza base di norma non è sufficiente per le asseverazioni che interessano la riqualificazione energetica e sismica.

 

 

Quali sono i rischi in cui incorrono gli asseveranti?

Il ruolo dell’asseverante risulta di fondamentale importanza per l’ottenimento delle detrazioni fiscali potenziate al 110% e pertanto il Decreto Rilancio ha previsto:

 

  1. Sanzioni penali. L’art. 481 del Codice Penale stabilisce che “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 5.161”.

  2. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 la cui entità dipenderà dall’illecito commesso.

  3. Comunicazione all’Ordine di appartenenza dell’illecito penale.

  4. Risarcimento del danno, cioè della perdita dei benefici.

 

 

Quali misure di tutela verranno adottate?

Poiché lo Stato tiene a tutelare sé stesso ed i cittadini, il decreto Rilancio impone all’asseverante, già dotato della polizza idonea imposta dalla L.137/2012, un’ulteriore assicurazione stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi delle predette e, comunque, non inferiore a 500 mila euro. Il fine è chiaramente di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Responsabilità Civile Professionale – Garanzia Asseveratore

Attenti alle opportunità e rischi imminenti generati dalla nuova normativa di legge prevista per contribuire a dare ulteriore impulso alla ripresa economica del nostro Paese in questo particolare momento, siamo lieti di poterti offrire il nostro miglior servizio di consulenza per illustrarti la nostra forma di tutela.

 

In affiancamento alla copertura dell’attività generale del professionista assicurabile con la polizza di responsabilità civile professionale, di cui siamo pronti eventualmente a sottoporti un preventivo personalizzato, è stata prevista una copertura specifica, tramite Bene Assicurazioni, dedicata per lo svolgimento dell’attività di asseverazione prevista dal Decreto con le seguenti peculiarità:

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Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci usando uno dei nostri canali disponibili.

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