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PRIVACY, LINK UTILI E RECLAMI

 

ALLEGATO 3 rev 3

(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per

la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

 

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

 

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

(l’intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

    

                                                                              

 

 

 

 

 

Intermediario per il quale é svolta l’attivitá:

Ragione sociale: SPEGIORIN ASSICURAZIONI DI SPEGIORIN LUIGI, ERIKA, MATTEO S.N.C. Iscrizione RUI: A000442574 del 18-03-2013
Sede legale: VIALE PECORI GIRALDI 86 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Telefono: 0424-503923
Indirizzo e-mail: assicurazioni@spegiorin.it

Indirizzo PEC: spegiorin.assicurazione@pec.it

Sito internet: www.spegiorin.it

 

Sezione II – Informazioni sull’attivitá svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo

a. Sono stati messi a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi:
- elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018.
b. é possibile richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1 nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

 

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

a. Gli intermediari ivi indicati non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;
b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione é detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle eventuali società di intermediazione ivi indicate.

 

Sezione IV – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

a. L’attivitá di distribuzione é garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti,
dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autoritá Giudiziaria, di inoltrare per iscritto all’intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) o all’impresa preponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati

nel DIP aggiuntivo). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

 

 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attivitá di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

 

 

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

(l’intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

   

                                                               

 

 

 

 

 

Intermediario per il quale é svolta l’attivitá:

Ragione sociale: SPEGIORIN ASSICURAZIONI DI SPEGIORIN LUIGI, ERIKA, MATTEO S.N.C. Iscrizione RUI: A000442574 del 18-03-2013
Sede legale: VIALE PECORI GIRALDI 86 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Telefono: 0424-503923
Indirizzo e-mail: assicurazioni@spegiorin.it

Indirizzo PEC: spegiorin.assicurazione@pec.it

Sito internet: www.spegiorin.it

 

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 

a. si dichiara che l’intermediario agisce in nome e per conto di una o piú imprese di assicurazione:

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE

GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
BENE ASSICURAZIONI S.P.A

EUROP ASSISTANCE S.P.A.

Si dichiara che il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto- legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221:
(l’intermediario specifico viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l’intermediario:
( ) Fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata;
Indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese:

_____________________________________________________________________

( ) Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
(x) Distribuisce in modo esclusivo i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

RAMO VITA in esclusiva ma non di territorio con Groupama Assicurazioni Spa.

( ) Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o piú imprese di assicurazione;
( ) Fornisce le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7
del Codice:

______________________________________________________________________

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

a. natura del compenso (sono indicate piú opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie): ( ) Onorario corrisposto direttamente dal cliente:

Importo del compenso o, se non disponibile, metodo per calcolarlo: ______________________________________________________________________

(x) Commissione inclusa nel premio assicurativo

( ) Altro tipo di compenso (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata): ______________________________________________________________________


b. nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite é la seguente (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art.131 del Codice):

 

Groupama:

- autovetture, ciclomotori, natanti: 11%;

- autocaravan, altri veicoli, veicoli trasporto cose, autobus: 9%

Bene Assicurazioni:
Auto, Moto e Van
Responsabilità Civile Autoveicoli a motore e natanti, Corpi Veicoli Terrestri (Garanzie: Guasti Accidentali, Atti vandalici e Naturali, Cristalli)

 

Provvigione digitale

CLUSTER PREMIUM: 12%

CLUSTER PLUS: 10%

CLUSTER STANDARD: 8%

Provvigione tradizionale

CLUSTER PREMIUM: 11%

CLUSTER PLUS: 9%

CLUSTER STANDARD: 7%

 

Con riferimento al contratto specifico, nel caso di polizza RC Auto in virtú di rapporti di libera collaborazione, la misura delle provvigioni percepite é quella indicata in corrispondenza della Tabella in sezione I (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 Maggio 2008 di attuazione dell'art.131 del Codice).

Nota bene
I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l’applicazione dei Tributi Erariali con un’aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull’assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. “federalismo fiscale”), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

c. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a. e b. é complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV – Informazione sul pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi:
é stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria parti al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla Normativa Europea.
b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1.assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2.ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiamo quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3.denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

  

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

 

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fas precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

SPEGIORIN ASSICURAZIONI DI SPEGIORIN LUIGI, ERIKA, MATTEO S.N.C. Numero e data di iscrizione al RUI: A000442574 del 18-03-2013

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non é compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto é adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto é inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o piú delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

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